Con legge finanziaria 2016 viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in COMODATO ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) ed è stata introdotta una riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei requisiti:
PER I RESIDENTE AIRE si ricorda che con art. 9 bis del Decreto Legge n.. 47/2014 convertito in Legge n. 88 del 23/05/2014, dall’anno 2014 gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) non vale più l’assimilazione ad abitazione principale , anche se il Comune ha deliberato l’assimilazione, essendo abrogata la norma che ne consentiva tale facoltà.
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso”.
Sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi.
Per ogni chiarimento:
L’ufficio tributi riceve da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30
Tel. 0922 818038 fax 0922818045 dr. Campo Salvatore
e mail: ragioneria@comune.siculiana.ag.it
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Indelicato dr. Domenico
- Il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (quindi solo l’ immobile concesso in comodato);
- Il comodato deve essere registrato;
- Il possesso dei requisiti per godere la riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante ordinaria dichiarazione IMU.
PER I RESIDENTE AIRE si ricorda che con art. 9 bis del Decreto Legge n.. 47/2014 convertito in Legge n. 88 del 23/05/2014, dall’anno 2014 gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) non vale più l’assimilazione ad abitazione principale , anche se il Comune ha deliberato l’assimilazione, essendo abrogata la norma che ne consentiva tale facoltà.
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso”.
Sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi.
Per ogni chiarimento:
L’ufficio tributi riceve da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30
Tel. 0922 818038 fax 0922818045 dr. Campo Salvatore
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